Canoni concordati

Nei contratti di affitto convenzionati, il canone non è concordato liberamente dalle parti contraenti, ma viene fissato entro fasce stabilite a livello locale da accordi tra comuni e associazioni dei proprietari e degli inquilini.

Vantaggi

Invogliare i proprietari a immettere gli immobili sfitti sul mercato degli affitti, avviare a soluzione il problema degli sfratti promuovendo la trasformazione dei contratti in corso in nuovi contratti a canoni più sostenibili, ricondurre alla legalità il mercato sommerso e irregolare, migliorare lo stato di manutenzione degli immobili, favorire i contratti ad uso abitativo rispetto a quelli ad uso turistico

Accordo territoriale

In data 14 dicembre 2018 è stato sottoscritto un nuovo accordo triennale da parte delle associazioni degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA) e delle associazioni dei proprietari (APPC, ASPPI, CONFABITARE, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI) applicabile in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa.

Il canone di locazione degli immobili, secondo le disposizione dell’accordo, è determinato in base ai seguenti elementi: ubicazione sul territorio, classificazione per caratteristiche, superficie, dotazioni di mobilio, durata del contratto.

Agevolazioni previste ai fini IMU

Ai fini dell’applicazione dell’IMU, i proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato beneficiano di due tipologie di agevolazioni:

  1. la riduzione dell’imposta al 75%, come previsto dall’art. 1, c. 53, della L. 208/15;
  2. l’aliquota agevolata (0,5%) deliberata dal Comune di Fucecchio, in sede di approvazione delle aliquote

Cosa fare per ottenere le agevolazioni previste ai fini IMU

L’art. 20 del nuovo accordo territoriale (ai sensi dell’art. 1, comma 8, del D.M. 16/01/2017 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risposta del 6/02/2018, nonché della risoluzione Agenzia delle Entrate 20 aprile 2018, n. 31/E) prevede che la conformità dei contratti di locazione a canone concordato, rispetto al nuovo accordo, è accertata nelle seguenti modalità alternative:

  1. le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
  2. per i contratti non assistiti, è necessaria un’attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. L’attestazione deve certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Tutto ciò premesso, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste ai fini IMU, dato atto che il contribuente richiede di beneficiare di una riduzione d’imposta e che il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, è necessaria la presentazione della DICHIARAZIONE IMU corredata dei seguenti allegati:

  • contratto di locazione a canone concordato
  • attestazione ex d.m. 16/01/2017

Le diverse tipologie di attestazione sono riportate in allegato al nuovo accordo territoriale.
L’attestazione non è soggetta né a registro né a bollo.