Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura

Trattamenti appropriati per gli scarichi domestici fuori fognatura

Trattamenti primari ammessi:

  1. fosse Imhoff
  2. fosse settiche bicamerali o tricamerali

Trattamenti secondari ammessi:

Suolo:
  1. Sub-irrigazione
  2. Trincee drenanti
  3. Altre tipologie di trattamento autorizzate dal Comune purchè siano esplicitate le ragioni che impediscono la realizzazione dei sopra detti sistemi di scarico e purché gli scarichi in uscita rispettino i valori limite di emissione previsti dalla tabella IV dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.
Corpi idrici superficiali:
  1. Stagni aerobici, facoltativi, anaerobici
  2. Fitodepurazione HF, VF, FWS
  3. Fanghi attivi
  4. Sistemi SBR
  5. Sistemi a ciclo alternato spaziale temporale
  6. Filtri percolatori
  7. Biodischi
Requisiti:

Tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche in zone non servite dalla pubblica fognatura devono essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune. 
L'autorizzazione allo scarico fuori fognatura deve essere richiesta per tutti gli immobili che non sono allacciati alla pubblica fognatura e per i quali risulta troppo oneroso procedere all'allaccio. 
Tutti coloro che avevano presentato domanda per scarichi esistenti e presentano impianti di smaltimento dei reflui non adeguati devono presentare nuova domanda di autorizzazione per l'adeguamento alla normativa. 
Gli scarichi non conformi alle prescrizioni del regolamento regionale D.P.G.R. 46/R/2008 devono essere adeguati a quanto previsto dalla normativa. 

Come fare la richiesta:

La domanda può essere presentata dal proprietario o dall’effettivo utilizzatore dell’immobile (affittuario, usufruttuario o altro) da cui deriva lo scarico. 
In caso di più proprietari o di un condominio che utilizza lo stesso scarico può essere presentata un'unica domanda di autorizzazione. Il firmatario deve presentare delega alla sottoscrizione di tutti i documenti e dichiarazioni per conto di tutti i titolari dello scarico che si dichiarano consapevoli di essere responsabili in solido dello scarico e di tutte le dichiarazioni rese all'interno della domanda di autorizzazione. 
In ogni caso, nella relazione tecnica dovranno essere indicati i dati di tutte le persone che vantano diritti di uso sull'immobile da cui proverranno gli scarichi da autorizzare. 
L'autorizzazione sarà cointestata a tutte le persone indicate, che saranno responsabili in solido della corretta gestione e manutenzione dello scarico. 
La domanda di autorizzazione allo scarico potrà essere presentata contestualmente alla pratica edilizia. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dello scarico si dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dovranno essere conclusi i relativi lavori (salvo dimostrazione del fatto che gli immobili oggetto dell'autorizzazione allo scarico non siano abitati). 
L'effettuazione dello scarico senza l'esecuzione e conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato, nel termine previsto di 30 giorni prescritto nell'autorizzazione rilasciata è assoggettata alla sanzione prevista dall’art. 133 del D.Lgs. 152/2006. 

Costi/Tariffe:
  • Marca da bollo ordinaria sulla domanda e una sull’autorizzazione, da presentare al momento del rilascio 
  • Diritti di segreteria di € 54,00 per i nuovi scarichi, da pagare tramite PagoPa collegandosi al sistema regionale IRIS: diritti di segreteria scarico domestico fuori fognatura
  • Eventuali diritti per la richiesta del parere all’Arpat, obbligatoria nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti oppure nei casi in cui sia ritenuto necessario da parte del responsabile del procedimento.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104