
Il DPCM 2 marzo 2021 e il Decreto-legge 23 febbraio 2021, disciplinano le disposizioni in vigore sull'intero territorio nazionale dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
Per maggiori informazioni sulle nuove misure il Governo ha predisposto una sezione dedicata alle FAQ - Domande frequenti.
La Toscana e il Circondario Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore in "zona arancione"
Di seguito una sintesi delle misure attualmente in vigore.
Spostamenti in "zona arancione"
- divieto di spostamento dalle ore 22 alle ore 5, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diversi comuni e diverse regioni o province autonome, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio;
- è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nell'arco temporale tre le ore 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori a quelle già conviventi (sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi);
- per i comuni fino a 5 mila abitanti è consentito spostarsi, nell'arco temporale tre le ore 5 e le 22, in un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia);
- sempre consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio* comprese le seconde case purchè di proprietà, in uso o in affitto da prima del 14 gennaio 2021; in base all'Ordinanza regionale n.3 del 22/01/2021 il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio in Toscana da territori di altre regioni o province autonome è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico o il pediatra di famiglia (è sempre consentito il rientro motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o studio)
domicilio*: si informa che il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Il domicilio può non coincidere con la residenza (dimora abituale). La scelta del domicilio non segue nessuna formalità, ossia non richiede alcuna registrazione presso l’Ufficio Anagrafe. Di conseguenza il domicilio, a differenza della residenza, non è certificabile
Ulteriori disposizioni in "zona arancione"
- apertura degli esercizi e delle attività commerciali secondo il consueto orario lavorativo;
- chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli o florovivaistici, tabaccherie, edicole e librerie al loro interno;
- chiusura di bar e ristoranti; asporto consentito fino alle ore 22 per la ristorazione, fino alle ore 18 per i bar e i punti vendita di bevande al dettaglio; non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio;
- chiusura di teatri, cinema, discoteche, sale da ballo e locali assimilati, sia all'aperto che al chiuso;
- chiusura di mostre e musei, ad eccezione delle biblioteche e degli archivi aperti soltanto su prenotazione;
- chiusura di piscine e palestre, impianti sciistici, centri benessere e termali; resta consentita l'attività sportiva o motoria individuale all'aperto e nei centri sportivi all'aperto;
- sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie;
- didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e le scuole medie, didattica in presenza al 50% per le scuole superiori (è prevista la possibilità, da parte dei Presidenti di Regione, di chiudere gli istituti di ogni ordine e grado, con conseguente ricorso alla Dad, nei territori in cui si raggiunge un'incidenza di 250 casi ogni 100 mila abitanti);
- all'interno delle Università possono svolgersi in presenza soltanto i corsi rivolti a classi di un numero ridotto di studenti, nonchè esami, prove e sedute di laurea nel rispetto delle relative linee guida;
- consentito fino al 50% di capienza per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;
- le Ordinanze regionali n.116/2020, 117/2020 e 121/2020 regolamentano le ulteriori attività consentite sul territorio regionale in base alla fascia di rischio.
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Modello di autocertificazione per spostamenti (.pdf) | 626.96 KB |