Ordinanza per accensione degli impianti di riscaldamento
L'accensione degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ORE giornaliere nel periodo compreso tra il 1° NOVEMBRE e il 15 APRILE (zona climatica D).
Per questa zona climatica, la temperatura all’interno delle abitazioni non deve superare i 20°, con una tolleranza massima di 2° in più.
In presenza di condizioni climatiche eccezionali, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può consentire l’accensione degli impianti termici al di fuori di tale periodo.
Strumenti di tutela
Tipo | Descrizione |
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Potere sostitutivo | Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (tel. 0571 268202 / segretario@comune.fucecchio.fi.it) |
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari | La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 |