Rilascio certificati elettorali

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune. Il certificato riporta i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore. 

Requisiti:

Il certificato si utilizza in tutti i casi in cui è necessario dimostrare la propria iscrizione alle liste elettorali del Comune, in particolare: 

  1. per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale (sia politica che amministrativa); 
  2. quando si raccolgono le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari; in questo caso chi promuove la raccolta delle sottoscrizioni (candidati, gruppi politici, comitati, ecc.) deve presentare all'ufficio elettorale il modulo delle sottoscrizioni raccolte e copia dell'atto principale e/o degli atti separati; 
  3. per uso lavoro.
Come fare la richiesta:

I certificati si richiedono all'Ufficio Anagrafe

  • personalmente (è richiesta una marca da bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria); 
  • per posta ordinaria (allegando alla richiesta sottoscritta la copia di un documento d'identità del richiedente, una marca da bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria); 
  • per posta elettronica (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento d'identità del richiedente e la dimostrazione di aver assolto l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 come firma digitale, firma elettronica ecc.). 
  • per PEC (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento d’identità del richiedente e la dimostrazione di avere assolto l’imposta di bollo da € 16,00, salvo che non ricorra un’ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria. La fotocopia del documento di identità non è necessaria se la richiesta viene inoltrata con una delle modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 come firma digitale, firma elettronica ecc.).

Si raccomanda: 

  • in caso di invio per posta o per e-mail, di firmare le richieste inviate e di trasmettere copie dei documenti di identità leggibili; 
  • di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti.

I documenti richiesti a mezzo posta elettronica e PEC vengono restituiti al richiedente con lo stesso mezzo.

Il certificato viene rilasciato allo sportello dell'Ufficio Leva e Elettorale in tempo reale. 
Nel caso di presentazione di moduli di sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. 
Per richieste riguardanti i referendum popolari il termine è di 48 ore.

Costi/Tariffe:

I certificati elettorali sono di norma soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell’allegato B del DPR 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge. 
In particolare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, viene rilasciato in esenzione totale da imposta di bollo e da diritti di segreteria se ad uso elettorale (es. presentazione di candidature, proposte di referendum o di iniziativa legislativa popolare). 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare sia l’uso dei certificati, sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104