Regime patrimoniale dei beni

E' il regime legale dei beni che i futuri sposi concordano all'atto del matrimonio o successivamente davanti ad un notaio.

Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato dal Tribunale o dalla Corte d'Appello. 
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico.

Come fare la richiesta:

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni a meno che i futuri coniugi, con dichiarazione verbale resa all'Ufficiale dello Stato civile, se trattasi di matrimonio civile, o al Parroco o altro Ministro di culto ammesso dallo Stato, se trattasi di matrimonio religioso, non optino per la separazione. Se all'atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto il regime della separazione, possono successivamente farlo con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all'Ufficiale dello Stato civile, che provvederà all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104