Acquisto della cittadinanza italiana dello straniero nato in Italia

Il cittadino straniero (comunitario o extracomunitario) nato in Italia, con il compimento del 18° anno di età, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana.

Requisiti:
  • possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria); 
  • nascita in Italia; 
  • mantenimento della residenza legale ininterrotta in Italia dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età (l'interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto all'anagrafe, anche in Comuni diversi, dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età); 
  • regolarità del soggiorno sul territorio italiano, anch'esso dalla nascita al compimento del diciottesimo anno di età. 

Nel caso in cui non sia possibile dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno e dell'iscrizione anagrafica ininterrottamente dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, a causa di inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica amministrazione, è consentito dimostrare la residenza legale in Italia con ogni idonea documentazione (ad es. certificati medici e scolastici, ecc....) ai sensi dell'art.33, comma 1 della Legge 09/08/2013 n.98.

Come fare la richiesta:

Per acquistare la cittadinanza italiana è necessario, entro il compimento dei 19 anni, presentare all'ufficio di Stato Civile un'apposita dichiarazione (art. 4 della legge 91 del 1992).

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104