Accesso agli atti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali

Ai sensi dell'art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00 e dell'art. 33, commi 1 e 2, dello Statuto comunale il Comune garantisce a tutti i Consiglieri Comunali l’esercizio del diritto di accesso a documenti, notizie e informazioni in possesso dell'Amministrazione, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici.

Limite all'accesso dei Consiglieri:

Tale accesso non è soggetto a limiti particolari, a meno che vada a violare il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Pertanto esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. Inoltre, non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative.
Il Segretario Generale instaura con i consiglieri comunali il dialogo collaborativo necessario a vagliare in concreto la sussistenza o meno di tali caratteri.
I Consiglieri sono comunque tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Come fare la richiesta:

Il Consigliere ha diritto di richiedere l'accesso senza obbligo di motivazione.

L’accesso agli atti si esercita:

Costi/Tariffe:

L'accesso è gratuito.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo In caso di diniego o di mancata risposta il Consigliere può presentare domanda di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Segretario comunale
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.