Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale

Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate) sono istituiti dal 1° gennaio 2021 ai sensi dei commi 816-847 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Relativamente alle esposizioni pubblicitari e alle pubbliche affissioni il servizio è affidato alla ditta esterna ICA SRL.

Il nuovo canone unico patrimoniale sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  • l’imposta comunale sulla pubblicità;
  • il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il nuovo canone mercatale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti TARI.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto del canone unico patrimoniale è:

  1. l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
  2. la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile  del Comune, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno dei veicoli, adibiti ad uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvi i casi di esenzione. Sono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione dei beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Il Canone Mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il presupposto per la determinazione del Canone unico mercatale è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definiti nel Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

CHI DEVE PAGARE IL CANONE

Il canone è dovuto:

  • dal titolare dell’autorizzazione o della concessione
  • in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva (art.6 del Regolamento del Canone Unico e art. 6 del Canone Mercatale)
  • per la diffusione dei messaggi pubblicitari, è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti al pagamento del canone.

  • Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto.

QUANDO PAGARE IL CANONE

  • Unica soluzione: rata unica scadenza 30.04.2024;
  • Rateizzato: 1° rata scadenza 30.04.2024 - 2° rata scadenza 30.06.2024 - 3° rata scadenza 30.09.2024 - 4° rata scadenza 30.11.2024.

COME PAGARE IL CANONE

Il Comune di Fucecchio invia ai titolari di concessioni/autorizzazioni permanenti per occupazioni di suolo pubblico ed esposizione pubblicitarie appositi avvisi di pagamento che possono essere pagati tramite l’allegato modello di pagamento PagoPA.
Per effettuare il versamento il titolare può consultare il seguente link:

ITER PROCEDIMENTALE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

Le occupazioni di suolo pubblico sono classificate come di seguito specificato:

  1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino l’esistenza di manufatti o impianti;
  2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Fucecchio, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
La domanda di concessione per occupazioni temporanee e/o permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio della medesima.
Per le occupazioni occasionali di cui all’art.9 del Regolamento del Canone Unico, il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 3 giorni.
E’ fatta salva la particolare procedura prevista per le occupazioni d’urgenza, di cui all’art.10 del Regolamento del Canone Unico.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, fatti salvi termini diversi previsti dal Regolamento.
La domanda di concessione deve essere presentata in bollo, salvi i casi di esenzione previsti per legge, e redatta sull’apposito modulo messo a disposizione del Comune.
La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria da competente ufficio (vedi art.7 del Regolamento comunale).
All’esito favorevole dell’istruttoria di cui all’art.11 del Regolamento, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l’avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e della sua archiviazione.
Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al pagamento da parte del richiedente del canone di un apposito deposito cauzionale o fideiussione bancaria nei casi previsti all’art.11, c.5, del Regolamento, in presenza di occupazioni che possono arrecare danni alle strutture pubbliche.
Costituisce pregiudiziale ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di a rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

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