Inumazione (sepoltura in terra)

L’inumazione (sepoltura in terra) consiste nella sistemazione del feretro in apposita fossa per un periodo non inferiore a 10 anni che il Comune è tenuto a garantire a tutti i defunti che in vita risiedevano nel Comune o che sono deceduti nel territorio comunale.

Requisiti:

I casi in cui è consentita la sepoltura in terra sono individuati dall'articolo 29 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Come fare la richiesta:

Per la sepoltura in terra, i familiari del defunto o l’Impresa Funebre incaricata possono rivolgersi direttamente al Servizio Cimiteriale presso il Cimitero di Fucecchio (via Pistoiese), o mediante i seguenti contatti telefonici: 

  • Cimitero di Fucecchio (tel. 0571 22366); 
  • Operatori cimiteriali (tel. 335 7864356); 
  • Servizio Concessioni cimiteriali
Costi/Tariffe:

Le operazioni di inumazione e di esumazione sono a pagamento, rimanendo la gratuità solo per i casi di indigenza su valutazione dei Servizi Sociali. 
Le tariffe vengono approvate annualmente dalla Giunta comunale.
L’attestazione del versamento deve essere presentata insieme alla documentazione di autorizzazione al seppellimento agli operatori cimiteriali o il giorno successivo in caso di impossibilità accertata ad eseguire il versamento.

Dal 1° luglio 2020 l'unica modalità di pagamento prevista è tramite conto corrente bancario presso la Tesoreria Comunale - banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in piazza Montanelli, IBAN: IT56 N 03069 37877 000100046008.
Per i versamenti in contanti presso la Tesoreria non saranno applicate commissioni o spese bancarie.
La banca applicherà solo un'imposta di bollo di € 2,00 per versamenti di importo superiori ad € 77,76.

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104