TARI - Riduzioni

Nel 2021 restano confermate le riduzioni/agevolazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche già stabilite con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 luglio per l'anno 2020, di seguito sintetizzate e che riguardano

  • Riduzioni per raccolta differenziata per utenze domestiche
  • Riduzioni per raccolta differenziata per utenze non domestiche
  • Agevolazioni per utenze non domestiche legate all’emergenza Covid 19
  • Riduzioni per particolari condizioni d’uso
  • Riduzioni per il compostaggio domestico
  • Agevolazione per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche
  • Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche

Riduzioni per raccolta differenziata per utenze domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti: 

  • non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti; 
  • facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio): 
    a) da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%; 
    b) fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%. 

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell’anno in corso. 
Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) b)”, per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l’aggregato. 
La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati. 
Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati: 

  • conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN; 
  • conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l’esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

Riduzioni per raccolta differenziata per utenze non domestiche

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema: 

  1. rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%; 
  2. rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%; 
  3. rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%. 

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri. 
La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti. 
La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell’anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Agevolazioni per utenze non domestiche legate all’emergenza Covid 19

Nel rispetto dell’art. 6 del D.l. 73/2021, è prevista un’agevolazione del 100%, esclusivamente per l’annualità 2021, sulla parte variabile della tariffa (al netto delle altre riduzioni applicate) per le utenze non domestiche che svolgono le seguenti attività:

Dpr 158/1999 Categorie

  • 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  • 2 Cinematografi e teatri
  • 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  • 6 Esposizioni, autosaloni
  • 7 Alberghi con ristorante
  • 8 Alberghi senza ristorante
  • 11 Uffici, agenzie
  • 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
  • durevoli
  • 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  • 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
  • antiquariato
  • 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
  • 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  • 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  • 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
  • 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
  • 23 Mense, birrerie, amburgherie
  • 24 Bar, caffè, pasticceria
  • 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (*escluso supermercati)
  • 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  • 30 Discoteche, night-club.

Riduzioni per particolari condizioni d’uso

La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 per cento nei seguenti casi: 

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che l’utente attesti, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che l’immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato e che l’immobile sia stato oggetto di utilizzo occasionale e marginale nel corso dell’anno solare dell’agevolazione, attestando che tale uso ridotto è altresì rilevabile dal contenuto consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del Comune o del gestore delegato, l’utente, pena l’esclusione della riduzione, dovrà produrre idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia elettrica relativi all’utenza in oggetto; 
  • locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

Riduzioni per il compostaggio domestico

Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa. 
La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto e uso di appositi contenitori o attestante la realizzazione e uso di opere manufatti o sistemi atti a consentire l’autotrattamento di scarti organici. 
Nel caso in cui il contenitore sia stato fornito dal comune o dal gestore del servizio si applica una riduzione del 5 % della tariffa.

Agevolazione per l’avvio al recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l’eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio. 
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
Si precisa che per le utenze non domestiche, qualsiasi richiesta deve essere presentata direttamente a Alia Spa.

Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche

E’ riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi della legge n.166 del 19 agosto 2016.
Le utenze non domestiche possono presentare all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione prevista all’art. 16 della legge 166/2016, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell’anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell’applicazione della presente riduzione.