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Pulitura terreni e giardini incolti

campo-verde

Entro il 31 maggio i possessori o i detentori di terreni e giardini incolti devono procedere alla loro pulitura

Data di Pubblicazione

06 maggio 2025

Tipologia

News

Descrizione estesa

In base al Regolamento comunale di Polizia Ruraleentro il 31 maggio di ogni anno, i possessori o i detentori di terreni e giardini incolti che si trovano nel centro abitato o nelle zone fuori dal centro, distanti meno di 100 metri da un’abitazione, devono procedere alla pulitura mediante falciatura, aratura o fresatura. 

Per quanto riguarda invece i terreni boschivi, nelle aree limitrofe alla strade pubbliche o ad uso pubblico (entro i 20 metri), i proprietari devono garantire la pulizia del sottobosco, mediante sfalciatura degli arbusti, nel rispetto della vegetazione e delle alberatura protette.

Sanzioni

In caso di mancata pulitura è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 75 € a un massimo di 500 €, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.
L’accertamento della violazione comporta l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di effettuare la pulitura entro trenta giorni dal momento della notificazione del verbale (procedimento di cui è responsabile la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni).

In caso di mancata ripulitura dei terreni o giardini entro tale termine, la Polizia Municipale trasmette il verbale relativo all'inottemperanza al Servizio Ambiente .
Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici emette l'ordinanza per l’esecuzione della pulitura entro il termine di 15 giorni. Se anche in questo caso non si provvede, è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa che va da un minimo di 80 € a un massimo di 500 €.
In caso di inottemperanza, il Sindaco può disporre, se ricorrono gli estremi dell’urgenza, l’esecuzione dei lavori d’ufficio a spese dei soggetti inadempienti .
Può comunque essere ordinata la ripulitura anche in altri periodo dell'anno, qualora sia ritenuto necessario per motivi igienico-sanitari.

Ultima modifica: martedì, 06 maggio 2025

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