Descrizione estesa
Il Decreto Legislativo n. 108 del 26/06/2026 all'art. 11 e le relative circolari (n. 58 del Ministero dell’Interno e la circolare dell'Ufficio legislativo del Ministero della Pubblica Amministrazione) sono intervenuti in materia di validità delle carte di identità cartacee non ancora scadute.
Le recenti disposizioni hanno infatti stabilito che questi tipi di carte mantengono la loro validità anche dopo il 3 agosto 2026, e sino alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione, in determinate situazioni:
- fino e non oltre il 31 gennaio 2027 solo come documento di identità e riconoscimento, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, ai fini di:
- esercizio di diritti fondamentali,
- accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative,
- nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi,
- per la consegna di posta e atti giudiziari,
- per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
In nessun caso il documento cartaceo potrà essere utilizzato per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026. Pertanto, chi sa di aver necessità del documento per un viaggio fuori dall'Italia, dovrà tenere in considerazione che la carta di identità elettronica (CIE) non viene rilasciata immediatamente, ma viene stampata e consegnata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione.
2) in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, ai fini del predetto rapporto contrattuale (ad esempio rimangono valide le identità digitali già attive ed associate al documento di identità cartaceo e l'accesso ai relativi relativi servizi in rete erogati ma, a decorrere dal 3 agosto 2026, non potranno più essere utilizzate carte di identità cartacee, anche se non scadute, per l'attivazione di nuove identità digitali né tantomeno per la stipula di nuovi rapporti contrattuali di altro tipo).
Si ricorda che è il Regolamento UE 2019/1157 ad aver stabilito requisiti di sicurezza uniformi per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea.