Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia, su istanza dell’interessato e previo specifico accertamento medico-legale da parte della competente Autorità sanitaria (Azienda USL di appartenenza), apposita “autorizzazione in deroga” unitamente al correlato "contrassegno di parcheggio per disabili". Tale contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e comunitario.
Nelle ipotesi di invalidità permanente (non soggetta quindi a revisione), l’autorizzazione ha validità sempre pari a 5 anni ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, subordinatamente all’accertamento da parte del proprio medico curante (fatta eccezione per le circostanze esoneranti richiamate a seguire) in ordine alla persistenza del requisito sanitario che ha dato luogo al suo primo rilascio. In caso di invalidità permanente, non sono previsti costi per il rilascio del contrassegno.
Diversamente, nelle ipotesi di invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione ha, sulla base della prevedibile durata dell’invalidità stessa individuata in sede di primo accertamento medico-legale, validità pari o inferiore a 5 anni ed è rinnovabile, comunque su istanza dell’interessato, purché le condizioni di quest’ultimo diano diritto all'ulteriore rilascio secondo quanto attestato in sede di ulteriore accertamento medico-legale da parte della medesima Autorità sanitaria certificante (ferme restando le circostanze esoneranti richiamate a seguire). In caso di invalidità temporanea, è previsto il pagamento di n. 2 marche da bollo del valore di 16,00 euro ciascuna.