Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 87/2024 la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), passa dal 30% al 25%.
Di conseguenza varia la misura della sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso come indicato nella tabella seguente.
Termini ravvedimento |
Misura sanzione fino al 31/08/2024 |
Misura sanzione dal 01/09/2024 |
Dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint) |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
0,083% per ogni giorno di ritardo |
Dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997 |
1,50% |
1,25% |
Dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Medio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
1,67% |
1,39% |
Dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (Ravv.Lungo) - ( 1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
3,75% |
3,125% |
Oltre l'anno ma entro due anni (Ravv.lunghissimo) (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997) |
4,29% |
3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore. |
Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997) |
5,00% |
3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore. |
Modalità di compilazione del Modello F 24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- Ab. principale e pertinenze: Codice IMU 3912
- Aree fabbricabili: Codice IMU 3916
- Altri fabbricati: Codice IMU 3918
Fabbricati di categoria D
- Codice IMU quota Comune: 3930
- Codice IMU quota Stato: 3925
Dichiarazione IMU
Si ricorda che per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (per l'anno 2021 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021 è differito al 30 giugno 2023 (Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).
Si ricorda che la dichiarazione IMU ha natura periodica (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 ) e pertanto il ravvedimento può essere effettuato soltanto entro i termini di presentazione della dichiarazione.