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Calcolo ravvedimento operoso IMU

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Calcolo on line di quanto dovuto in caso di ravvedimento operoso IMU

A chi è rivolto

Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie che modificano di conseguenza anche l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/97 le cui nuove regole saranno applicate solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Come fare

Accedere al portale / Sezione Calcolo ravvedimento operoso

Cosa serve

Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata NON costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Le pertinenze, così come definite dalla Legge 160/2019, seguono il trattamento dell'abitazione principale.

Cosa si ottiene

Il calcolo dell'imposta da versare in caso di ravvedimento operoso

Tempi e scadenze

  • dal primo giorno di ritardo fino al 14° giorno (Ravv. Sprint)
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 0,1% per ogni giorno di ritardo
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 0,083% per ogni giorno di ritardo
  • dal 15° giorno e fino al 30° (Ravv. Breve) (1/10 del minimo in caso di mancato pagamento del tributo entro 30 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50%) lett a) art. 13 D.Lgs. 472/1997 -
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 1,50%
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 1,25%
  • dal 31° giorno ed entro 90 giorni a cui si applica l'ulteriore riduzione del 50% (Ravv. Medio) - 1/9 del minimo (lett a-bis) art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 1,67%,
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 1,39%
  • dal 91° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (Ravv.Lungo) – ( 1/8 del minimo lett b) art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 3,75%
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 3,125%
  • Oltre l'anno ma entro due anni (Ravv.lunghissimo) (1/7 del minimo lett b.bis) art. 13 D.lgs 472/1997) -
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 4,29%
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore.
  • Oltre due anni (1/6 del minimo lett b-ter art. 13 D.Lgs. 472/1997)
    Misura sanzione fino al 31/08/2024: 5,00%;
    Misura sanzione dal 01/09/2024: 3,57% Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore.

Costi

Il ravvedimento comporta il pagamento di una sanzione.
Sull’importo relativo all’IMPOSTA DOVUTA maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, secondo il tasso vigente in ciascun periodo, dal giorno successivo alla data di scadenza dei versamenti delle rispettive rate di acconto/saldo per gli anni dovuti e fino alla data dell’effettivo versamento in sede di ravvedimento.

In seguito alla modifica introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 87/2024 la sanzione per gli omessi, parziali o tardivi versamenti (art. 13 del D.Lgs. 471/1997), passa dal 30% al 25%.
Di conseguenza varia la misura della sanzione da applicare in caso di ravvedimento operoso come indicato nella tabella seguente.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Modalità di compilazione del Modello F 24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • Ab. principale e pertinenze: Codice IMU 3912
  • Aree fabbricabili: Codice IMU 3916
  • Altri fabbricati: Codice IMU 3918

Fabbricati di categoria D

  • Codice IMU quota Comune: 3930
  • Codice IMU quota Stato: 3925

Dichiarazione IMU

Si ricorda che per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (per l'anno 2021 il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021 è differito al 30 giugno 2023 (Art. 3 comma 1 D.L. 198/2022).

Si ricorda che la dichiarazione IMU ha natura periodica (Circolare n. 1/DF del 29/04/2013 ) e pertanto il ravvedimento può essere effettuato soltanto entro i termini di presentazione della dichiarazione.

Argomenti
Ultima modifica: giovedì, 20 marzo 2025

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