Bonificare siti inquinati
La diffusione delle discariche non controllate, lo stoccaggio improprio di materie prime e rifiuti e gli sversamenti di sostanze pericolose da parte di impianti industriali sono fenomeni che hanno caratterizzato gli scorsi decenni dando luogo a numerose situazioni di contaminazione di suolo e acque, sia superficiali che sotterranee.
Il censimento delle aree da bonificare rappresenta un elemento fondamentale per il processo di recupero delle aree inquinate.
A questo proposito la Regione Toscana ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Deliberazione del Consiglio regionale 26/07/2017, n. 55) e definito delle linee guida per le operazioni di bonifica attraverso la Deliberazione della Giunta regionale 15/03/2010, n. 301.
In caso di interventi di recupero o di riconversione di aree ricomprese nei censimenti del Piano provinciale o del Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati, i proprietari devono presentare un apposito piano di investigazione per accertare che l'area interessata rispetti i livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
Se dallo svolgimento delle indagini non vengono riscontrate situazioni di inquinamento il Comune, o l’ente competente, dopo aver ottenuto il parere dal'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), potrà escludere l'area dal censimento.
Se invece i livelli di concentrazione della soglia di contaminazione risultano superati sarà necessario avviare la procedura di bonifica.
Autocertificazione di mancata necessità di bonifica
In caso di mancato superamento delle CSC è necessario presentare un'autocertificazione di mancata necessità di bonifica utilizzando l'apposito modulo regionale.
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’autocertificazione, l'autorità competente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAT, provvede alla verifica di tutte le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’urgenza adottate. In questo periodo di tempo, possono essere chieste delle integrazioni alla documentazione già presentata oppure ulteriori adempimenti tecnici volti ad attestare il completo ripristino della zona contaminata e l’assenza di qualunque rischio sanitario e ambientale.
Autorizzazione del piano di caratterizzazione
Il piano di caratterizzazione contiene la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, ed è finalizzato alla definizione di un progetto d'intervento che sia, al tempo stesso, compatibile a livello ambientale e sostenibile a livello economico.
La presentazione della domanda deve avvenire tramite l'apposito modulo regionale.
La compilazione della modulistica regionale deve avvenire tramite l'applicativo SISBON.
Per ulteriori informazioni, consulta la guida alla compilazione, download e trasmissione della modulistica regionale per la bonifica dei siti inquinati.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di trasmissione dei risultati delle indagini preliminari e delle misure di prevenzione attuate.
Ricevuta la domanda, il Comune convoca la conferenza di servizi e autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.