Delimitare un passo carrabile

Delimitare con segnaletica orizzontale un passo carrabile

Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, può essere evidenziato l'accesso sulla carreggiata con apposite strisce che delimitano il tratto soggetto a divieto di sosta. Ciò in considerazione del disposto dell'art. 149, comma 1°, del D.P.R. 495/92, che prevede l'evidenziazione con apposite strisce delle delimitazioni entro le quali possono essere parcheggiati i veicoli. Dato quindi che, in corrispondenza dei passi carrabili regolarmente segnalati è vigente il divieto di sosta, così come prescritto dall'art. 158, comma 2°, lettera a) del Codice della Strada, ne consegue che gli stalli di sosta prima e dopo tali accessi possono essere evidenziati con apposita segnaletica orizzontale.

La segnaletica di delimitazione del passo carrabile consiste in due strisce in vernice del colore corrispondente alla categoria dello stallo di sosta, del tipo "spartitraffico", dello spessore di cm. 12,00, con forma ad "L", tracciate lateralmente all'accesso ed aventi i bracci di lunghezza equivalente alla profondità dell'area di sosta.

Per realizzare la segnaletica basterà inserirla nella descrizione dei lavori della relazione tecnica allegata all’istanza.

Installare uno specchio per l'uscita da un passo carrabile

Se l'uscita con veicoli dal passo carrabile risulta difficoltosa a causa della visuale coperta da elementi fissi (edifici, alberature, siepi, ecc...) è possibile installare uno "specchio parabolico" sull'opposto lato stradale del tipo normalmente utilizzato per la circolazione veicolare.

Per l’installazione dello specchio basterà inserirla nella descrizione dei lavori della relazione tecnica allegata all’istanza di passo carrabile

Contrassegnare i limiti del passo carrabile

Per evidenziare un accesso carrabile che non risulti ben individuabile a causa dell'assenza di elementi di chiusura, di colonne, pilastri o stipiti, oppure per separare più passi carrabili aventi un unico accesso od abbassamento del marciapiede, possono essere utilizzati i delineatori previsti dall'art.174 comma 3 lettera f) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. I delineatori di accesso sono costituiti da paletti a sezione circolare in ferro, di diametro esterno mm. 60, trattati contro la corrosione, con tappo superiore ed aventi superficie a strisce alterne bianche e rosse rifrangenti ognuna di altezza di cm. 20. I paletti devono avere altezza minima da terra di metri 1 ed essere collocati ai lati dell'accesso sulla proprietà privata al limite dell'area ad uso pubblico. Tra i delineatori non deve intercorrere una distanza diversa da quella indicata come larghezza del passo carrabile.

L'installazione dei delineatori su area privata non necessita di comunicazione.