Descrizione estesa
La legge n.180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre scorso, all'articolo 8 mette a regime il voto degli elettori fuori sede.
In base ad essa, ciascun Comune deve istituire un elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio.
Per quali elezioni?
- POLITICHE (rinnovo di Camera e Senato)
- EUROPEE (membri italiani del Parlamento europeo)
- REFERENDUM abrogativo e costituzionale (artt. 75 e 138 Cost.).
Non si applica invece alle elezioni amministrative e regionali.
Questi elettori devono trovarsi nelle condizioni di seguito riportate e devono presentare apposita richiesta.
Chi deve iscriversi nell'elenco degli elettori fuori sede
L'elettore deve trovarsi in un Comune di temporaneo domicilio, situato in una regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per uno dei seguenti motivi:
-
motivi di studio o di lavoro con una durata della permanenza prevista “fuori sede” di almeno nove mesi, nella quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale;
-
documentati motivi di cura, per cui si riceva assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale, presso una struttura sanitaria situata in quel Comune;
-
caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
-
genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda sono diversi e dipendono dai motivi e dal momento in cui sorge la condizione di fuori sede:
- Motivi di studio o lavoro (condizione già in essere)
Termine per la presentazione della domanda: 31 dicembre di ciascun anno
Consultazioni interessate: quelle dell'anno successivo
- Motivi di studio o lavoro (condizione sorta dopo il 31 dicembre)
Termine per la presentazione della domanda: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso
- Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione
Termine per la presentazione della domanda: non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione
Consultazioni interessate: quelle dell'anno in corso
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio utilizzando il modulo disponibile a fondo pagina e allegando
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (es: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).
La domanda può essere presentata personalmente oppure in modalità telematica ai seguenti indirizzi:
La durata dell'iscrizione nell'elenco è annuale. L'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La domanda di iscrizione nell’elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini per la sua presentazione.
Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione di esercizio del diritto di voto in altro Comune.