Introduzione ed estradizione in Italia di ceneri o resti mortali dall'estero

La Circolare n. 24/1993 del Ministero della Sanità chiarisce che la Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, non si applica per il trasporto internazionale di ceneri o resti mortali.

Per l'introduzione in Italia di ceneri o resti mortali, l'interessato alla traslazione deve presentare apposita richiesta alla competente autorità consolare italiana presente nel Paese di provenienza che rilascerà l'autorizzazione al trasporto; il Comune di destinazione rilascia l'autorizzazione all'introduzione di ceneri o resti mortali.

Per l'estradizione dall'Italia di ceneri o resti mortali, occorre presentare istanza al Comune ove sono presenti le ceneri o resti mortali.

Come fare la richiesta:

Per l'estradizione dall'Italia di ceneri:

  • permesso di seppellimento rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è avvenuto il decesso;
  • estratto dell’atto di morte rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso;
  • copia del verbale di avvenuta cremazione
  • Nulla Osta per l’introduzione delle ceneri nel paese in cui sono dirette emesso dall’Autorità Consolare straniera competente per il territorio in Italia. Il documento dovrà essere legalizzato in Prefettura, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali.

Trattandosi di ceneri/resti mortali, non sono previste le misure precauzionali di carattere igienico sanitario stabilite per il trasporto di cadaveri.

Per l'introduzione in Italia di ceneri:

  • autorizzazione al trasporto rilasciata dall'autorità consolare all'estero
  • richiesta al comune di destinazione di rilasciare l'autorizzazione all'introduzione di ceneri
Costi/Tariffe:

3 marche da bollo da 16 euro:

  • una sull'istanza
  • una per l'autorizzazione all'estradizione
  • una per l'autorizzazione all'introduzione