Concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico

Per occupazione temporanea del suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione, limitata nel tempo, tendente a sottrarre all'uso della collettività spazi adibiti all'uso pubblico. Sono da considerarsi ad uso pubblico:

  1. aree appartenenti al demanio o ad ente pubblico, come le strade, le piazze ed i giardini pubblici;
  2. opere realizzate su suolo privato descritte negli atti di autorizzazione a costruire o nello strumento urbanistico vigente come aperte all'uso pubblico, come gallerie commerciali aperte, marciapiedi o parcheggi aperti ricadenti su area privata;
  3. aree soggette ad uso pubblico in virtù di convenzioni ed atti notarili;
  4. aree sulle quali si esercita nei modi previsti dalle vigenti norme la servitù di pubblico passaggio.

Sono temporanee tutte le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

La concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico è obbligatoria per:

  1. cantieri
  2. recinzione di aree pubbliche
  3. tutto ciò non incluso nelle occupazioni occasionali Art. 9 Regolamento “Canone Unico”
  4. tutto ciò che non ricade nelle occupazioni permanenti, ovvero superiore a 1 anno

Sono occasionali tutte le occupazioni di durata inferiore ad un giorno.

La concessione per l'occupazione occasionale di suolo pubblico è obbligatoria per i casi in genere ricadenti nell’Art. 9 Regolamento “Canone Unico”

Occupazione del suolo pubblico d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza quali ad esempio murature o coperture pericolanti, rischio di caduta di alberi o rami, occorre tempestivamente e senza ritardi far pervenire all'Ufficio LL.PP. Comunale, apposita comunicazione non in bollo.
Tutte le occupazioni urgenti del suolo stradale devono essere ratificate, entro 7 giorni dal deposito della richiesta urgente.

Requisiti:

La concessione può essere richiesta dal committente o dal legale rappresentante o titolare della ditta che effettua l'occupazione.
Per occupazioni eseguite da condomini la concessione può essere richiesta dall'Amministratore Condominiale.

Come fare la richiesta:

Chiunque intenda effettuare l'occupazione temporanea del suolo ad uso pubblico, nonché degli spazi a questo sovrastanti o sottostanti, deve preventivamente ottenere l'apposita autorizzazione prevista dalle norme del Codice della Strada.
La concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico è un atto che ha validità limitata nel tempo ed implica il pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico determinata in base alla superficie ed al periodo di occupazione. In caso di mancato pagamento della tassa la concessione non ha alcuna validità.
La Concessione è rilasciata, per le strade poste fuori dei centri abitati, dall'ente proprietario della strada, mentre per le strade ricadenti nei centri abitati è sempre rilasciata dal Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario se diverso dal Comune. Il Comune è l'ente competente al rilascio della concessione anche per le strade private aperte al pubblico transito.
Per ottenere la concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico occorre presentare l'apposito modello di richiesta al Comune da far pervenire, in bollo (per gli enti pubblici, le ONLUS e in tutti quei casi esenti da imposta di bollo citare gli estremi di legge e l'articolo che dispone l'esenzione) e con firma in originale, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

Prorogare una concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico

Le concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico possono essere prorogate utilizzando l'apposito modello, di richiesta da far pervenire, non in bollo e con firma in originale, presso l’ufficio competente. Entro la scadenza della proroga dell'autorizzazione dovrà essere rispristinata l'area soggetta ad occupazione eliminando tutti gli ostacoli.

Costi/Tariffe:
  • marca da bollo di € 16,00.
  • pagamento di una tassa per l'occupazione determinata in base alla superficie occupata

Strumenti di tutela

Tipo Descrizione
Potere sostitutivo Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Ricorsi amministrativi, ordinari e straordinari La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104