La diffusione delle discariche non controllate, lo stoccaggio improprio di materie prime e rifiuti e gli sversamenti di sostanze pericolose da parte di impianti industriali sono fenomeni che hanno caratterizzato gli scorsi decenni dando luogo a numerose situazioni di contaminazione di suolo e acque, sia superficiali che sotterranee.
Il censimento delle aree da bonificare rappresenta un elemento fondamentale per il processo di recupero delle aree inquinate.
Norme regionali di riferimento: www.regione.toscana.it
Cosa serve
SISBON 2.0 di Regione Toscana è lo strumento informativo per la gestione dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 962 del 15/7/2025 prevista dall’art 5 bis della l.r. 25/1998 come modificata dalla l.r. 35/2024.
Come previsto dalla Delibera e dal relativo allegato di istruzioni operative, a partire dalla data del 1° febbraio 2026 il sistema informativo deve essere utilizzato per tutti i procedimenti di bonifica di cui all'art 242 e seguenti del d. lgs n. 152/2006; si specifica in particolare che sul sito deve essere precompilata la modulistica relativa alle varie fasi del procedimento, la quale dovrà essere inviata (file pdf) per PEC alle autorità competenti ai fini della formalizzazione della stessa.
Interventi di recupero o di riconversione
In caso di interventi di recupero o di riconversione di aree ricomprese nei censimenti del Piano provinciale o del Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati, i proprietari devono presentare un apposito piano di investigazione per accertare che l'area interessata rispetti i livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per la specifica destinazione d'uso dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152.
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Se dallo svolgimento delle indagini non vengono riscontrate situazioni di inquinamento il Comune, o l’ente competente, dopo aver ottenuto il parere dall' Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), potrà escludere l'area dal censimento.
Il controllo analitico potrà essere eseguito dopo l'approvazione da parte del Comune ed eventualmente in contraddittorio con ARPAT.